La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza n. 17191 del 11/08/2011, nell’affrontare un caso di separazione con richiesta di addebito caratterizzata da una fortissima conflittualità tra i genitori, ha corretto il proprio orientamento, rispetto a precedenti decisioni, proprio in tema di affidamento condiviso.La Corte, nel confermare la decisione del giudice di appello che aveva escluso l’affidamento condiviso della minore, ha precisato che tale decisione non ha negato alla minore il suo diritto alla bigenitorialità, così come sancito dalla riforma del 2006, ma si è limitata a valutare il contesto familiare rapportandolo al reale e concreto interesse della minore stessa , sul quale ha concentrato la propria attenzione.
In quest’ottica la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice di secondo grado, nel considerare la elevata conflittualità tra i genitori, comprovata da ampia documentazione e da rapporti anche degli organi di polizia, “ha motivato il proprio convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della minore dall’affidamento condiviso, con riguardo ai comportamenti gravemente denigratori posti in essere dal padre e dalla di lui famiglia assunti nei confronti della madre…..Pertanto la sentenza non si è limitata ad un generico riferimento ad una mera conflittualità tra coniugi, ma ha esposto un percorso argomentativo conforme all’orientamento di questa Corte……..Da qui la necessità di ridurre al minimo i rapporti tra i genitori…..”