Interviene di recente la Suprema Corte, nella menzionata fattispecie, precisando come si abbia consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ., solo se il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta.In caso di compravendita, l’azione contrattuale d’inadempimento va regolata, non già secondo la disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e sgg. cod. civ., bensì secondo la disciplina speciale prevista dagli artt. 1492 e sgg. cod. civ., che per notevoli aspetti è caratterizzata da specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale, in particolare dall’onere, che condiziona sia l’esercizio dell’azione di risoluzione e di riduzione sia dell’azione di risarcimento danni prevista dall’art. 1494 cod. civ., di denunciare i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta (art. 1495 cod. civ.).