Il contraente che chiede – a norma dell’articolo 2932 del cc – l’esecuzione specifica di un contratto preliminare è tenuto a eseguire la prestazione a suo carico o di farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del prezzo (o della parte residua) risulti dovuto all’atto della stipulazione del contratto definitivo.
Deriva da quanto precede, pertanto, che il mancato pagamento integrale del prezzo, al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica, quando non è – contrattualmente – stabilito un termine per l’adempimento di tale obbligazione non costituisce inadempimento al preliminare (e non giustifica il rigetto della domanda).