Il ricorso in CassazioneSicuri delle proprie ragioni i condomini hanno adito la Suprema Corte. Con un lungo ragionamento, i giudici hanno ricordato che dopo un iniziale orientamento a favore del ricorso come unico mezzo di impugnazione, in quanto il codice civile fa riferimento a quel termine; successivamente, “in applicazione del principio di conservazione”, si è ammessa, sia pure “irritualmente”, anche l’impugnazione con citazione, “a condizione però che nel termine di trenta giorni l’atto venga non solo notificato, ma anche depositato in cancelleria”, e ciò poiché “unicamente in tal caso può essere equiparato a un ricorso”.
Lentamente si è fatta strada anche una seconda interpretazione più morbida secondo la quale “è sufficiente la tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria”. Infatti, la notificazione “esaurisce gli immediati adempimenti di interesse per la parte convenuta”.
Con la sentenza 8491/2011, la Suprema Corte a Sezioni unite cominciacol chiarire che l’articolo 1137 del codice civile “non disciplina la forma che deve assumere l’atto introduttivo del giudizio”, in quanto il termine ricorso è utilizzato “nel senso generico di istanza giudiziale”. Depone per questa lettura anche il fatto che, contrariamente ai casi in cui è prescritta espressamente la forma del ricorso, per i procedimenti in materia di condominio non vi sono altre regole procedimentali volte ad assicurare “snellezza e rapidità” al procedimento, al contrario, applicandosi le norme comuni della procedura. A questo punto, secondo i giudici diventa “ininfluente che la causa sia introdotta in una forma o nell’altra”, se poi la causa segue comunque il suo iter con “il rito ordinario”.
In definitiva, nulla disponendo il codice civile in materia, visto che il termine ricorso è utilizzato in modo atecnico, non potrà che farsi riferimento alla regola generale prevista dal codice di procedura civile per cui “la domanda si propone mediante citazione”, ex articolo 163. A questo punto, una volta stabilito che la parola ricorso è usata come sinonimo di impugnazione, il quesito che si pongono i giudici rispetto alla controversia in esame è un altro. Se, cioè, una domanda di annullamento di una delibera condominiale “proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida” e se a questo fine sia sufficiente che “entro i 30 giorni stabiliti dall’articolo 1137 del cc l’atto venga presentato al giudice e non anche notificato”. La risposta è positiva per entrambi i quesiti, in quanto l’adozione del ricorso è di per sé sufficiente “al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale” grazie al tempestivo deposito in cancelleria. Mentre “estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto”, vuol dire gravare “l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia” ma bensì “dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la fissazione dell’udienza”.