E’ il nuovo metodo di indennizzo assicurativo, in vigore dal primo febbraio 2007, che prevede che in caso di sinistro stradale sia la stessa assicurazione del danneggiato a rimborsare i danni subiti dal proprio assicurato, sia nel caso di totale ragione che
in quello di parziale ragione.
La richiesta di indennizzo dei danni, infatti, viene avanzata direttamente dal danneggiato, che si ritiene totalmente dalla parte della ragione oppure responsabile solo in parte del sinistro, alla propria compagnia assicurativa (per mezzo di una lettera raccomandata, un telegramma oppure a mano).
Dopo aver ricevuto e visionato la richiesta di risarcimento danni, l’assicurazione si preoccupa di verificare la copertura assicurativa della controparte e di accertare la dinamica dell’incidente. A questo punto la compagnia che gestisce la procedura deve attivarsi entro delle tempistiche precise.
(Art. 9): Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati.
1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.
2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
Ma ora si legga l’articolo 7 del regolamento approvato dove praticamente se un danneggiato, nonostante abbia goduto della assistenza tecnica del suo assicuratore, deve fornire integrazioni (quindi l’assicuratore assiste malamente) i termini sono interrotti (inizia un gioco dell’oca).
Art. 7
Integrazione e regolarizzazione della richiesta
1. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista dall’articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Ma c’è di più. Si legga l’articolo 11 del regolamento dove all’assicuratore vengono è dati trenta giorni di tempo per stabilire se il sinistro caso ricade o no nella procedura!!
Art. 11
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione previsto dall’articolo 2, l’impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all’impresa del responsabile qualora quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l’impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
Esempi applicativi:
a) Danno solo a cose o ai veicoli in carenza di sottoscrizione del modulo Cid
1) Se la domanda è completa all’origine ma non si giunge ad un accordo sulla somma risarcibile (anche in forza delle ritenuta diversa responsabilità dei due conducenti) i tempi minimi intercorrenti dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni sono:
60gg -per formulare l’offerta;
15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa, in caso di ricezione del rifiuto o di silenzio da parte del danneggiato;
Totale 75 giorni (oltre a quelli intercorrenti per le varie comunicazioni) prima dei quali non può essere esperita l’azione diretta.
2) Caso in cui la domanda è incompleta ed in cui non si giunge ad un accordo saranno necessari:
30gg -per richiedere la integrazione della domanda (ad es. il c.fiscale del danneggiato);
60gg -per la formulazione della offerta;
15gg -per effettuare il pagamento della somma dalla stessa ritenuta equa
Totale 95 giorni (oltre a quelli intercorrenti per le varie comunicazioni) prima dei quali non può essere esperita l’azione diretta.
3) Caso in cui si deve integrare la richiesta per due volte
30gg -per richiedere la integrazione della domanda;
xgg -tempo esemplificativo necessario per la prima integrazione;
30gg -per richiedere la ulteriore integrazione;
ygg -per provvedere alla seconda integrazione,
60gg -per la formulazione della offerta;
15gg -termine entro il quale l’assicurazione deve comunque provvedere al pagamento della somma che la stessa, sulla base degli atti ritiene congrua.
Totale 135 giorni ai quali vanno sommati i giorni necessari per l’integrazione
b) Sinistri con lesioni personali
1) Se la domanda è completa all’origine (la lesione è subito valutata) ma non si giunge ad un accordo sulla somma risarcibile, i tempi minimi intercorrenti dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni sono:
90gg -per formulare l’offerta;
15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa, in caso di ricezione del rifiuto o di silenzio da parte del danneggiato
Totale 105 giorni prima dei quali non è esperibile l’azione
2) Caso in cui vi sia una lesione personale da valutare (la domanda è incompleta fino alla produzione della perizia medico-legale con la certificazione della avvenuta guarigione e la quantificazione dei postumi invalidanti) e non si giunga ad un accordo saranno necessari:
90gg -termine minimo per poter effettuare una congrua valutazione medico-legale;
90gg -termine per effettuare l’offerta;
15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa.
Totale 195 giorni prima dei quali non è esperibile l’azione
3) Nei casi in cui vi sia necessità di un tempo più ampio per poter effettuare una valutazione corretta dei postumi invalidanti al termine minimo previsto dall’esempio precedente andranno sommati gli ulteriori tempi (es 180 gg prima della perizia medico-legale, 90gg per l’offerta, 15gg per effettuare il pagamento.
Nel malaugurato caso in cui manchi qualche informazione, al tempo minimo necessario ad una valutazione medica si dovranno sommare i 30gg a disposizione delle imprese assicurative per richiedere le integrazioni, i giorni per ottenere i dati, e poi il nuovo decorrere del termine dei 90 giorni.
Dagli esempi sopra riportati è evidente come il sistema del risarcimento diretto, che riguarderà quasi il 90% dei sinistri stradali, ha in realtà creato uno slittamento notevole a volte incalcolabile della tempistica di risarcimento.