Interviene la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con la sentenza n. 11320 del 27.05.2005 per precisare che in linea di principio, qualora il figlio divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente non chieda che l’assegno, disposto per il suo mantenimento a favore del coniuge affidatario, gli sia corrisposto direttamente, deve ritenersi che persista da parte di detto coniuge la legittimazione a riscuoterlo “iure proprio” a titolo di rimborso di quanto costantemente anticipato per conto dell’altro coniuge. Untale riconoscimento, però, certamente presuppone la persistenza della coabitazione fra il figlio divenuto maggiorenne ed il genitore cui era stato affidato in minore età.
A differenza del rapporto coniugale, connotato di regola da una quotidiana coabitazione e dalla unicità di interessi familiari, quello di filiazione può essere più spesso caratterizzato, in presenza di peculiari e personali interessi del figlio, specie se maggiorenne, da una presenza solo saltuaria per la necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro per non brevi periodi. Ma anche in tale ipotesi non può ritenersi che sia venuto meno il requisito della coabitazione, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore allorché il figlio vi ritorni ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, collegamento che costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa nella quale era prima vissuto quotidianamente e concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle sue esigenze.