“Le convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale anche nei casi in cui non fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione possono produrre effetti indiretti nello spazio Ue. La nozione di comunicazione al pubblico inclusa nella direttiva n. 92/100/Cee deve essere interpretata alla luce delle convenzioni internazionali citate, alcune delle quali vincolano le istituzioni e gli Stati membri, in modo che detta nozione sia con essi compatibile, tenendo conto del contesto in cui sono utilizzate e degli scopi perseguiti.
La nozione di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva n. 92/100 non include la diffusione di fonogrammi effettuata in modo gratuito in uno studio odontoiatrico privato, a beneficio della clientela – che è in ogni caso esigua – che usufruisce del servizio indipendentemente dalla propria volontà. L’assenza di un fine di lucro nella diffusione dei fonogrammi da parte del professionista e l’impossibilità di qualificare i clienti come pubblico comporta l’esclusione dell’obbligo di versare un equo compenso in favore dei produttori fonografici”.