Con al sentenza n. 8941 del 15.04.2009, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio:
“La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell’art. 634 cod.civ., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli art. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria»
L’orientamento accolto dalla Suprema Corte è frutto di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni positive, funzionale all’affermazione ed alla promozione dei diritti fondamentali della persona.
Norme costituzionali come l’art. 2 e 29 della Carta fondamentale, ma anche norme di carattere sovranazionale come l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sanciscono il diritto dell’individuo di contrarre matrimonio “che è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed. essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni. forma di condizionamento, anche indiretto”