“In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente, l’art. 4 del decreto legge n. 857 del 1976, convertito dalla legge n. 39 del 1977 – dopo aver indicato (comma 1) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato – allorchè stabilisce (al comma 3) che “in tutti gli altri casi” il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l’ipotesi in cui l’invalidità permanente e il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo”.