“Non è possibile ricongiungere i periodi da lavoro dipendente presso la Gestione autonoma dei commercianti se all’atto del pensionamento il lavoratore risulta iscritto alla gestione autonoma. Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza 5668/12 depositata ieri.
Nel merito, l’Inps aveva impugnato il giudizio di secondo grado con il quale la Corte di appello di Firenze aveva ammesso la ricongiunzione dei periodi del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fpld) nella gestione commercianti nonostante che, nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione, il lavoratore risultasse iscritto alla gestione commercianti. I giudici di Piazza Cavour, confermando quanto previsto nella legge 29/1979 (ricongiunzione dei periodi assicurativi tra diverse gestioni previdenziali), hanno accolto il ricorso dell’Istituto di previdenza poiché la ratio della norma va ricercata subordinando la ricongiunzione all’esistenza di un periodo di lavoro dipendente, immediatamente antecedente al pensionamento, con iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della stessa, sempre in qualità di lavoratore dipendente.
Con la legge 233/90, è stato previsto per i lavoratori autonomi la possibilità di cumulare gratuitamente detti periodi con i periodi di iscrizione all’”Ago” con effetti diversi rispetto a quelli derivanti dalla ricongiunzione che consente di ottenere un’unica pensione calcolata con le regole della gestione previdenziale presso la quale si ricongiunge, tenendo in considerazione che all’iscritto viene richiesto un onere pari al 50% della differenza tra riserva matematica e contributi da trasferire. La “separazione” delle posizioni previdenziali consente, invece, di ottenere un pro rata di pensione corrispondente al periodo di iscrizione; in altri termini ogni gestione calcola ed eroga il trattamento pensionistico secondo le proprie regole di calcolo, ma il periodo utile ai fini del diritto viene “sommato” e quindi considerato unico. In altri termini non si realizza il materiale trasferimento dei contributi da una gestione previdenziale all’altra.