Così è stato deciso dalla seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 4845/2012 che ha accolto il ricorso di una signora la cui istanza di prosecuzione del giudizio nel merito era stata dichiarata improcedibile per mancanza della procura per quella specifica fase del giudizio possessorio.
A seguito della nuova formulazione dell’articolo 703 del Cpc il procedimento possessorio è strutturato in modo unitario ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, con la conseguenza che il giudizio di merito costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria e presuppone il tempestivo deposito dell’istanza di fissazione. Pertanto le parti già ritualmente costitute nella fase a cognizione sommaria non devono necessariamente conferire, con riferimento all’istanza di prosecuzione, una nuova procura ai difensori già nominati.