Non esclude automaticamente il diritto al mantenimento l’età adulta di una figlia (nella specie 35 anni)
La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8 febbraio 2012 n. 1773 ribadisce:
1) che «l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta»;
2) che il genitore convivente con il figlio maggiorenne è legittimato alla richiesta, in quanto «la novella del 2006 non ha inciso sulla legittimazione del genitore convivente, che potrà sempre richiedere l’assegno, ove beninteso il figlio non presenti richiesta di corresponsione diretta».