In tema di sfratto per morosità, lavalutazione dell’importanza dell’inadempimento del conduttore vacompiuta in base ai comuni criteri di cui all’articolo 1455 del codice civile. A tal fine deve verificarsi se l’inadempimento abbiainciso in modo apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto sìda originare uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale,completandosi poi, l’indagine, mediante la considerazione dieventuali elementi di caratteri soggettivo consistenti nelcomportamento di entrambe le parti che possano, in relazione allaparticolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostantela rilevanza della prestazione mancata o ritardata. La valutazione della gravità della morosità nelle locazioni di immobili destinatia uso diverso da quello abitativo. Nel caso di specie, essendosiprotratta la morosità per oltre due anni e non avendo l’intimata fornito alcuna dimostrazione in merito alle cause giustificative del proprio inadempimento, deve dichiararsi risolto il concetto dilocazione stipulato tra le parti per inadempimento del conduttore, fissando all’uopo un termine per il rilascio.