Licenziamenti legittimi per dirigenti depressi e non in grado di svolgere le proprie mansioni o per quelli che rifiutano gli spostamenti. Sì anche ai licenziamenti del vigilante che si distrae con lunghe telefonate private e dell’assenteista che contava sulla mancata affissione del codice di disciplina. Mentre non vale l’allontanamento dal posto di lavoro se l’azienda non chiarisce le ragioni dell’eccedenza. Sono alcune delle più recenti indicazioni della Cassazione in materia di licenziamenti. Indicazioni preziose, poiché il disegno di legge Fornero- Monti sulla riforma del mercato del lavoro affida proprio ai giudici la facoltà di valutare la legittimità di un licenziamento in base alla nuova formulazione dell’articolo 18. Vediamo quali sono state le decisioni dei supremi giudici dalla fine di febbraio a oggi.
Legittimo il licenziamento del dirigente che rifiuta lo spostamento
Legittimo il licenziamento intimato da una banca a un proprio dirigente in quanto figura apicale. A nulla sono valse le contestazioni dell’interessato, che aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede, sostenendo la natura ritorsiva del provvedimento. Con la sentenza del 26 marzo 2012 n. 4797, la sezione lavoro della Corte di Cassazione richiamando principi più volte affermati dalla propria giurisprudenza e confermando quanto già avevano statuito i giudici di merito, ha ribadito la legittimità di tale licenziamento, rigettando definitivamente il ricorso del dirigente, il quale chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro e risarcito dei danni avuti, compreso il danno all’immagine e alla vita di relazione.
Sì al licenziamento se il dirigente è depresso
È legittimo il licenziamento del dirigente depresso perché il suo stato di malattia lo pone in condizione di non poter svolgere adeguatamente il suo lavoro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3547/2012 del 7 marzo, respingendo il ricorso del responsabile dell’Area attrazione degli investimenti esteri di Sviluppo Italia.
Licenziamento illegittimo se l’azienda non chiarisce le ragioni dell’eccedenza
L’inadeguata e insufficiente indicazione, nelle comunicazioni preventive scritte – indirizzate alle rappresentanze sindacali aziendali, associazioni di categoria e all’Ufficio provinciale del Lavoro – dei motivi tecnici e imprenditoriali che spingono un’azienda a licenziare alcuni dipendenti non può essere “sanata” da un successivo accordo sindacale che individui i lavoratori da estromettere. È ribadendo questo principio – già emerso nella giurisprudenza recente della Suprema Corte – che la sentenza 5582 del 6 aprile 2012 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha confermato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato nel 1998 ad un gruppo di impiegati di una società impegnata nella gestione dei servizi di back office per conto di una banca popolare.
Licenziamento per il vigilante che fa telefonate private in orario di lavoro
Perde il posto di lavoro l’addetto alla sicurezza di un ospedale che fa telefonate fiume di svago durante il suo turno di lavoro. La Corte di cassazione, con la sentenza 5371, avalla il licenziamento di un sorvegliante che, chiuso nel suo box all’ingresso di un ospedale, invece di vigilare sulla sicurezza del luogo si perdeva in chiamate personali che duravano ore. Inutile i tentativi della difesa di bollare come illegittima l’acquisizione dei tabulati telefonici e di eccepire il mancato rispetto del principio del danno di lieve entità provocato all’azienda.
Sì al licenziamento dell’assenteista anche se non è affisso il codice disciplinare
Niente scuse per il dipendente assenteista licenziato. Se l’interruzione del rapporto è dovuta a un’assenza prolungata ed ingiustificata – nel caso specifico quasi due mesi – il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 3060/2012 accogliendo il ricorso di Poste italiane al termine di una lunga vicenda giudiziaria. In primo grado e in Appello, infatti, il dipendente era riuscito ad avere ragione.