I pedoni che si ritroveranno a passeggiare non rischieranno più di inciampare in una falla del terreno ma si fermeranno ad ammirare varie composizioni, questa è l’idea del creativo britannico Steve Wheen, che ha pensato di inserire nelle crepe delle strade composizioni floreali.
Ma il tema dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie, cui segua un sinistro, rimane un argomento assai discusso.
Prima di affrontarlo, vale la pena compiere una panoramica generale sulla fattispecie di responsabilità da cose in custodia.
È noto che dottrina e giurisprudenza così individuino i requisiti della responsabilità ex art.2051 c.c.:
a ) essersi il danno verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa;
b ) esistenzadi un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioèdi vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire cheproduca danni a terzi; (in tal senso, espressamente, explurimis ,Cass. 20 maggio 1998 n. 5031; in dottrina, per tutti, C. M.Bianca, Dirittocivile, La responsabilità ,Milano, 1994, rist. 2002, 714).
In particolare, poi, perché sia integrata la responsabilitàda cose in custodia è necessario che il danno sia originato dalla cosa inse.
Sela cosa è stata uno strumento dell’azione dell’uomo, che su essa esercita un potere di controllo e di vigilanza, il rapporto cosa -danno sarebbe mediato dal di lui agire e troverebbe applicazione l’art. 2043 c.c. (Corte Cost., 29 aprile – 10 maggio 1999, n. 156;Cass. 25 marzo 1995 n. 3553; in dottrina, Mastropaolo, Custodia , Enc.Giur. Treccani ,X, 12, Roma, 1988).
Fattatale premessa, si assiste, allo stato, a vivaci discussioni circa l’applicabilità o meno dell’art. 2051 c.c. alla p.a. per omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie, cui segua un sinistro.
Attualmente,si sta facendo breccia l’orientamento secondo cui l’art. 2051 c.c. èapplicabile alle insidie su strade pubbliche, salvo che l’effettivo,continuo ed efficace controllo sulla strada da parte della p.a. sia risultato oggettivamente impossibile in ragione della notevole estensione di essa e del suo uso generale da parte di terzi, ipotesi, quest’ultima, che comporterebbe l’applicazione – residuale –dell’art. 2043 c.c..
Di tale indirizzo è espressione la seguente, recente, sentenza della III sezione della S. C., che ha ribaltato l’orientamento in voganegli anni passati: «L’applicabilitàdell’art. 2051 cod. civ. (nei confronti della p.a. (o del gestore)non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività . . . e si presenti di notevole estensione.. . . Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali – in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento – possono assumere rilievo sulla base di una specifica adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la p.a. (o il gestore)deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che siadimostrata l’esistenza del nesso causale»(Cass.1 ottobre 2004, n. 19653).
Ancora,così si era espressa la terza sezione in una precedentesentenza:«Nelcaso di danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione distrade pubbliche, non è configurabile la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. solo ove l’esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impediresituazioni di pericolo per gli utenti, sia risultato oggettivamente impossibile a causa della notevole estensione del bene e del suo uso generale da parte dei terzi (nella specie, si è riconosciuta la responsabilità di un comune per i danni occorsi in seguito ad una caduta su strada urbana destinata, in parte, al transito pedonale edin cattive condizioni di manutenzione»(Cass. 23 luglio 2003, n. 11446; conformi, explurimis ,Cass. 15 gennaio 2003, n. 488; 13 gennaio 2003 n. 298; 31 luglio2002, n. 11366; 13 febbraio 2002, n. 2074; 13 febbraio 2002, n. 2067;21 dicembre 2001, n. 16179; 20 novembre 1998, n. 11749; 28 ottobre1998, n. 10579; 22 aprile 1998,4 aprile 1985, n. 2319; 30 ottobre 1984, n.5567, 3 giugno 1982, n. 3392; 7 gennaio 1982, n. 58; tra lagiurisprudenza di merito, Trib. Milano 3 marzo 2004, Trib. Brindisi11 dicembre 2003, Giud. pace Segni, 18 maggio 2002, Trib. Venezia 12maggio 2003, Pret. Monza 29 novembre 1986).
Insostanza, accogliendo la linea interpretativa di cui aicitati dicta ,la terza sezione della Cassazione ha superato la presunzione – invoga in passato – secondo cui dalla demanialitàdel bene discendesse ipsoiure l’inapplicabilitàdell’art. 2051 c.c. e,quindi, la necessaria applicazione dell’art. 2043 c.c..
Datale impostazione deriva, come è noto, un alleggerimento dell’ onusprobandi incapo all’attore nella fattispecie di responsabilitàoggettiva ex art.2051 c.c., rispetto alla fattispecie di genericaresponsabilità ex art.2043 c.c..
Nella prima, infatti, sarà sufficiente dimostrare l’esistenza del rapporto soggetto – cosa – danno, e la prova liberatoria sarà più gravosaper il danneggiante, vertendosi in ipotesi di responsabilitàpresunta iuristantum ; nella seconda bisognerà quanto meno, allegare la colpa del danneggiante, che non dovrà superare alcuna presunzione di responsabilità.
Inoltre,la giurisprudenza afferma costantemente che il controllo continuativo delle condizioni dei beni demaniali rientra negli obblighi (istituzionali) di manutenzione ordinaria, dai qualil’ente locale non può esimersi, ciò in quanto il progresso tecnologico predispone, oggi, gli strumenti di verifica più idonei ad evitare insidie (sul punto si legga, ancora, Cass. 15 gennaio2003, cit.).
L’impossibilitàda parte delle p.a. di esercitare, in concreto, la necessaria vigilanza delle strade dequibus –si pensi in specie a quelle versanti in uno stato di abbandono o semi- abbandono – si risolverebbe in una formula preconcetta e di merostile, volta a creare una vera e propria presunzione di irresponsabilità in capo all’ente locale.
Infatti, fatte salve le ipotesi di insidia che si vengano a creare improvvisamente, è molto più che prevedibile che su strade che non siano oggetto di manutenzione neppure periodica abbiano a verificarsi danni.
In conclusione,come bene è stato detto in dottrina, il «. .. lasciare scoperto il tombino – anche se solo temporaneamente –senza adottare le opportune cautele comporti la violazione del ragionevole diritto del cittadino a confidare nell’assenza di rischio delle cose costituenti arredo urbano» (Cass. 4 novembre2003, n. 16257, Dannoe responsabilità ,2004, 164).