Il contratto non può essere revocato, sebbene viziato da errore essenziale; si applicano gli istituti generali di cui all’art. 1428 c.c.
Un docente precario era stato oggetto di proposta di assunzione in ruolo tempestivamente accettata presso l’U.S.P. di Chieti. Il giorno successivo gli viene comunicato che in realtà l’assunzione doveva essere effettuata attingendo dalla graduatoria dei vincitori di concorso.
Il docente si è rivolto al Giudice del Lavoro sostenendo che non è possibile revocare un contratto, anche se stipulato per errore.
L’U.S.P. si è difeso asserendo di non avere ancora stipulato il contratto.
Il Giudice ha ritenuto che ai sensi dell’art. 1326 il contratto si conclude quando il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, ed inoltre che – non trattandosi di errore riconoscibile – il contratto non poteva essere annullato.
Il Tribunale accoglie quindi il reclamo e, per l’effetto, revoca l’ordinanza gravata e dispone che l’U.S.P. di Chieti immetta in ruolo il ricorrente sulla classe di concorso.
Condanna la P.A. alla refusione delle spese processuali.