L’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.
E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8 maggio 2012, n. 16958 risolvendo una rilevante problematica in campo fiscale. In particolare, nel caso di specie il ricorrente era stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione dalla Corte di Appello di Roma – a conferma della precedente decisione del Tribunale – per aver omesso di presentare le dichiarazioni IVA in due diversi anni di imposta.
In sede di ricorso le doglianze della difesa si concentrano soprattutto sul rilevo della non ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato in quanto l’omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate era dovuta a colpa e/o negligenza del commercialista, a cui era stata affidata la cura della contabilità.
Gli Ermellini non condividono la tesi prospettata dalla difesa, ritenendo presenti nel caso concreto gli elementi costitutivi – soggettivo ed oggettivo – del reato di omessa dichiarazione fiscale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000.
In buona sostanza, ricorrere alle prestazioni di un commercialista non giusitifica la mancata vigilanza del mandante, obbligato alla dichiarazione dei redditi, sul puntuale adempimento da parte del professionista. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di € 1000.