In tema di intermediazione finanziaria, con sentenza n. 24004, depositata il 16 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il promotore finanziario fa sparire i soldi ricevuti dal cliente, la banca ne risponde in solido e per intero. La Corte ha spiegato che, il risarcimento del danno non può essere ridotto anche se il versamento del danaro è avvenuto con modalità vietate dalla Consob.
Secondo la ricostruzione della vicenda, un cliente, esponeva di aver firmato alcuni moduli relativi a vari fondi e di aver versato ad un promotore finanziario del gruppo bancario M spa, circa 300 milioni di lire. Successivamente il cliente scopriva che dalla società che il denaro non le era mai pervenuto e che riteneva quindi di non dovergli nulla. Conveniva pertanto in giudizio la Banca ed l’intermediatore finanziario chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma su indicata oltre interessi e rivalutazione.
In esito al giudizio in cui si costituiva la sola società, il Tribunale di Avellino accoglieva integralmente la domanda attrice. L’istituto bancario proponeva quindi appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il promotore finanziario, la Corte di appello di Napoli con sentenza in parziale riforma della sentenza, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi, condannava l’intermediatore a tenere indenne la Banca rispetto agli importi da versare. Su ricorso per cassazione proposto dal cliente, la Corte ha sottolineato il principio di diritto secondo il quale “la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell’intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né – in mancanza di ulteriori elementi – può costituire da sola concausa del danno subito dall’investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227, rispettivamente commi primo e secondo, Cc”.
Secondo gli Ermellini infatti, le regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di danaro dai loro clienti, sono finalizzate a porre obblighi di comportamento in capo al promotore finanziario per tutelare espressamente gli interessi del risparmiatore. La previsione eventualmente inserita nei moduli sottoscritti dal cliente non può assolutamente mutare la funzione delle regole appena citate trasformandole da obbligo di comportamento del promotore in un obbligo di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato assolvimento si risolva in un addebito di colpa concorrente a suo carico, ad onta del danno provocato dall’altrui atto illecito. La terza sezione civile ha, da ultimo, precisato che va fatta salva l’ipotesi, che non attiene al caso di specie, in cui l’intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti.