Con la circolare n. 43 del 26.02.2003 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in materia di pignorabilità delle pensioni a seguito delle sentenze n. 468 del 22 novembre 2002 e n. 506 del 4 dicembre 2002 della Corte Costituzionale.
Con la prima sentenza la Corte Costituziuonale ha stabilito che le pensioni, le indennità che ne tengano luogo ed assegni sono pignorabili fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, al pensionato.
Con la sentenza n. 506/2002 la Consulta ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.