E’ valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili.
Infatti, nell’ambito del contenuto patrimoniale del testamento, non solo il testare può gravare il proprio erede di una hereditas damnosa, ma può escludere il legittimario dalla quota di legittima, sia mediante l’istituzione nella sola quota di legittima, sia mediante il legato sostitutivo previsto dall’art. 551 c.c.; il testatore può inoltre, modificare le norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l’operatività del diritto di rappresentazione a favore dei propri congiungi con la previsione di sostituzioni ordinarie o, addirittura, con un’esclusione diretta.
Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 25-05-2012, n. 8352