Gli obblighi posti a carico dei gestori delle strutture ricettive non comportano assunzione dell’obbligo di pagamento in proprio dell’obbligazione tributaria, ma semplicemente dell’obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno.
E’ quanto stabilito dal TAR Veneto – Venezia, Sez. III con la sentenza 10 maggio 2012, n. 653 relativa alla nuova tassa di soggiorno istituita dal Consiglio Comunale di Padova con specifico riferimento alla finalizzazione del relativo gettito al finanziamento di interventi che abbiano come fine il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti.La nuova imposta è stata introdotta nell’ordinamento interno dall’articolo 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, trovando quasi nell’immediato un forte contenzioso in merito alla posizione degli albergatori individuati come sostituti di imposta.
In realtà, come ben motivato dalla sentenza n. 653 del Tar Venezia, l’obbligo di versamento dell’imposta cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva sussiste esclusivamente nel caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell’ospite alloggiato. Ciò che esclude l’assunzione del ruolo di sostituto o di responsabile di imposta, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, da parte del gestore della struttura.In buona sostanza, non è possibile configurare la posizione di soggetti passivi del tributo i gestori delle strutture ricettive, potendo ad essi essere riferiti solo degli obblighi strumentali come quello degli obblighi di dichiarazione di all’art. 6 del regolamento comunale impugnato.Gli stessi giudici veneti rilevano la logicità del regolamento comunale nella individuazione del parametro dei gestori delle strutture ricettive come titolari degli obblighi ausiliari ai fini della riscossione dell’imposta di soggiorno.
Non si può fare a meno di osservare che i compiti ausiliari attribuiti ai gestori degli alberghi è sicuramente frutto di una libera scelta ed in ogni caso possono essere di supporto agli ospiti alloggiati in relazione ad un necessario adempimento degli ospiti stessi connesso all’alloggio nella struttura.
Ciò che rientra nel complesso di attività che il gestore compie per alloggiare l’ospite.Nel caso di specie, alcune associazioni di commercianti, avevano proposto ricorso al giudice amministrativo contro la delibera del Consiglio comunale di Padova che aveva istituito l’imposta di soggiorno con relativa approvazione del regolamento. Il TAR, tuttavia, rigetta l’istanza dei ricorrenti, ritenendo del tutto legittima la deliberazione. Soltanto per quanto riguarda la configurazione del soggetto passivo del tributo, il TAR accoglie il ricorso precisando che soltanto chi pernotta nelle strutture ricettive è il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno.