I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura di retribuzione differita e, in relazione alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa.
Da ciò segue l’applicabilità dell’art. 2116 cod. civ., che prevede al secondo comma il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro che ha omesso di corrispondere in tutto o in parte i contributi.
Va sul punto precisato che la tutela risarcitoria discende dall’inadempimento dell’obbligo contrattuale.
Cassazione Sezione Lavoro n. 7067 del 9 maggio 2012,