Con sentenza n. 7270, depositata l’11 maggio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di soggetto danneggiato da veicolo rimasto ignoto, l’omessa denuncia all’autorità non può escludere automaticamente la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
La Corte ha tuttavia fatto notare che anche quando la denuncia c’è, è rimesso al prudente apprezzamento del magistrato valutarla dato che non è consentito assegnare, alla stessa una sorta di efficacia probatoria automatica. Secondo la ricostruzione della vicenda, una donna investita da veicolo ignoto aveva agito in giudizio nei confronti di un’assicurazione, quale impresa designata per la regione Campania per ottenere il risarcimento dei danni subiti come vittima della strada.
La compagnia di assicurazioni resisteva in giudizio sostenendo che la domanda non era sostenuta da alcun supporto in ordine alla veridicità del fatto.
Escussa una teste ed acquisiti i documenti prodotti, il giudice di pace rigettava la domanda e la sentenza veniva confermata in appello. Anche la cassazione ha respinto la domanda ma ha chiarito, confermando un orientamento inaugurato dalla stessa corte con sentenza n. 18532/2007 e sentenza n. 4480/2011 che “l’omessa denuncia all’autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato” ma è anche vero che “l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto”.
Entrambe le evenienze, spiega la corte , vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata”.