Le prestazioni svolte dai lavoratori di call center devono essere inquadrate nel lavoro subordinato, e non nel lavoro autonomo, per le caratteristiche del lavoro svolto: necessità di seguire le direttive dell’azienda in relazione ad ogni singola telefonata, orario di lavoro preciso, utilizzazione di attrezzature e materiali di proprietà della società, necessità di giustificare le assenze.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto a versare i contributi.
(Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/04/2008, n. 9812).