Il fisco deve annullare prontamente in autotutela un accertamento e in generale un atto impositivo illegittimo ma risarcisce il contribuente solo quando questo dimostra l’effettivo pregiudizio subito dal ritardo dell’ufficio.
È questo il contenuto della sentenza n. 6283/2012 con cui la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno richiesta dal contribuente in riferimento all’emissione da parte dell’amministrazione finanziaria di una cartella esattoriale illegittima. Secondo il contribuente, l’amministrazione aveva richiesto il tributo illegittimo ma aveva provveduto allo sgravio in ritardo.
La Corte, confermando il suo orientamento in materia, (Cass. Civ. n. 698 del 19.01.2010, n. 5120 del 3.03.2011 e n. 21963 del 24.10.2011), ha infatti precisato che l’amministrazione finanziaria è tenuta al risarcimento del danno solo nel caso in cui sia provato che la stessa abbia agito violando i principi che limitano la sua azione verso l’esterno, imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Il dato oggettivo dalla sola illegittimità dell’atto impositivo, ha precisato la Corte, non è da solo idoneo a determinare il risarcimento del danno: occorre che questa illegittimità sia accompagnata da “qualcos’altro” e cioè che la P.A. nel porre in essere l’atto illegittimo abbia agito violando le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. La Cassazione ha chiarito che il giudice deve accertare che in seguito all’atto illegittimo ci sia stato un danno, che questo danno sia “ingiusto” in relazione ad un interesse giuridico protetto dall’ordinamento che sia di interesse legittimo e/o di diritto soggettivo, la condotta causale della P.A. e che, a livello soggettivo, questa condotta causale possa essere addebitata alla P.A. sotto il profilo del dolo o, al limite, della colpa. Infine, per quanto riguarda l’onere probatorio, se il contribuente invoca l’art. 2043 c.c. come base per il risarcimento del danno per il ritardo della P.A. nell’emissione del provvedimento di autotutela, se il giudice nega il danno derivante dall’ingiustizia del provvedimento illegittimo, questo deve dimostrare che il danno ulteriore non si sarebbe verificato ove il provvedimento di autotutela fosse stato emesso in tempo.