La legge italiana espressamente attribuisce all’albergatore una precisa responsabilità in caso di furti avvenuti all’interno della struttura, proprio in virtù dell’obbligo di custodia gravante su chi fornisce le prestazioni alberghiere.
Ai sensi dell’art. 1783 codice civile “Responsabilità per le cose portate in albergo”, gli albergatori sono responsabili non solo di ogni sottrazione, ma anche di ogni deterioramento e distruzione delle cose portate dal cliente in albergo, sia se le cose si trovano in hotel,sia se le cose sono nella custodia dell’albergatore fuori dalla struttura durante il soggiorno.
Il limite della responsabilità previsto dalla legge a carico dell’albergatore è la piena risarcibilità dell’oggetto fino all’equivalente di 100 (cento) volte il prezzo di locazione dell’alloggio al giorno.
A meno che non risulti la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari, in tal caso risponde illimitatamente.
In ogni caso il cliente ha l’obbligo di denunciare il fatto all’albergatore senza ritardo ingiustificato, altrimenti non potrà avvalersi delle disposizioni di legge a suo favore.
Cosa succede in caso di furto di oggetti o valori dati in custodia all’albergatore?
In questo caso la responsabilità dell’albergatore è illimitata quando le cose gli sono state consegnate in custodia .
La sua responsabilità è illimitata anche quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare come:
-carte valori
-danaro contante
-oggetti di valore.
Tuttavia, l’albergatore può rifiutare di ricevere in custodia oggetti di valore eccessivo o di natura ingombrante o pericolosi.
Solo quando il furto, il deterioramento o la distruzione siano dipesi direttamente dal cliente o dalle persone a lui collegate (suoi accompagnatori, anche a servizio; suoi visitatori) o da forza maggiore o dalla natura della cosa, l’albergatore non ne è responsabile.