In tema di espropriazione per pubblica utilità l’articolo 17 della legge n. 865 del 1971 riconosce il diritto all’indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussitenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condizionando la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione diretta agraria del terreno.
Tale diretta utilizzazione, secondo il combinato disposto degli articoli 2083, 2135 e 2751 del Cc è ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo, da parte del titolare, avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.
Perchè – inoltre – possa attribuirsi tale indennità e necessaria, altresì, l’esistenza di uno dei rapporti agrari tipici previsti dalla stessa norma la cui prova, per il disposto dell’articolo 2697 del Cc deve essere fornita da chi da esso intende trarre conseguenze favorevoli.
Sentenza 26 marzo 2012 n. 4784