Dall’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1 della Direttiva 2000/78 – che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro discende che il principio della parità di trattamento impone la mancanza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata, in particolare, sull’età. La Direttiva chiarisce, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), che una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di una determinata età rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 7 giugno 2012, resa nella causa C-132/11 – alla luce di tali considerazioni – ritiene compatibile con i principi della Direttiva sopra individuati, una disposizione di un contratto collettivo che – ai fini della classificazione nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione – tenga conto soltanto dell’esperienza lavorativa precedentemente maturata presso la società di un gruppo(nella fattispecie come assistente di volo di una determinata compagnia aerea), con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata presso un’altra società (compagnia aerea nella fattispecie) appartenente allo stesso gruppo di imprese. La Corte riconosce che tale clausola può comportare una differenza di trattamento in funzione della data dell’assunzione da parte del datore di lavoro interessato. Tuttavia precisa che, siffatta differenza non è, direttamente o indirettamente, fondata sull’età né su un evento legato all’età. Infatti, esaminando la clausola contrattuale sottoposta il suo esame dal giudice austriaco, la Corte conclude che nei casi come questo, è l’esperienza eventualmente maturata da un assistente di volo presso un’altra compagnia dello stesso gruppo di imprese che non è presa in considerazione in occasione dell’inquadramento, indipendentemente dall’età di detto assistente di volo al momento della sua assunzione. Tale tipologia di disposizione si basa quindi su un criterio che non è né indissociabilmente, né indirettamente legato all’età dei dipendenti.