Le distanze prescritte dai regolamenti edilizi tra costruzioni e tra costruzioni e confine possono essere derogate da convenzioni private?
Ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza, sia della Cassazione che del Consiglio di Stato, le Sezioni Unite hanno precisato che le distanze suddette, siccome dettate a tutela di interessi generali, non possono essere derogate da convenzioni stipulate dai privati.
Ove, pertanto, quest’ultimi stabiliscano una distanza inferiore a quella prescritta dal piano regolatore, la convenzione in parola deve ritenersi illegittima, non potendo derogare al piano regolatore senza la preventiva approvazione della variante, atteso che il piano particolareggiato, essendo uno strumento esecutivo, ha una funzione essenzialmente attuativa delle previsioni del piano regolatore generale e non può contenere misure con esso contrastanti. In altri termini, il piano particolareggiato deve limitarsi ad eseguire le prescrizioni contenute nel piano regolatore generale e, ove esso contenga una modificazione urbanistica, questa si atteggia a variante al PRG e deve seguire il normale iter di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico generale.