I Giudici di legittimità, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, hanno in particolare escluso che per l’interdetto o l’inabilitato possa trovare applicazione l’art. 1426 cod. civ. secondo cui non è annullabile il contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età. Tale disposizione, stabilendo la deroga all’annullabilità per incapacità legale esclusivamente con riferimento al minore che con raggiri abbia dolosamente occultato l’età, è difatti norma di carattere eccezionale ed perciò di stretta applicazione, di guisa che non può essere estesa ad altre ipotesi non previste dalla norma. D’altra parte, proseguono gli Ermellini, la condizione del minore non è certamente equiparabile a quella dell’interdetto a dell’inabilitato, posto che il minore può essere naturalmente capace di intendere di volere, tanto è vero che l’art. 98 cod. pen. subordina l’imputabilità del minore che abbia compiuto i quattordici anni alla verifica di tale condizione. Peraltro, conclude la Corte, il malizioso occultamento dello stato di incapacità da parte dell’interdetto o dell’inabilitato appare difficilmente conciliabile con lo stato in cui i medesimi versano, posto che tale condotta postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo, comportamenti che appaiono in contrasto con la incapacità di cui sono affetti i predetti e che invece sono pienamente configurabili nel minore che per la sua precocità dimostri una particolare maliziosità.