Cassazione Penale, Sez. 4, 01 febbraio 2012, n. 4397 – Concorso di colpa dell’infortunato: anche il lavoratore è destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica
Responsabilità del capo cantiere di una s.r.l. per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore che, durante i lavori di manutenzione della colonna di assorbimento dell’acido solforico, durati per circa due ore, non faceva uso dell’apposita maschera protettiva inalando così i vapori nocivi che gli procuravano una insufficienza respiratoria.
Sia in primo che in secondo grado viene riconosciuta la responsabilità dell’imputato e nello stesso tempo il concorso di colpa dell’infortunato nella misura del 50%.
Ricorre in Cassazione la parte civile – Rigetto.
Va rilevato, afferma la Corte, che nel caso in esame il concorso di colpa della parte offesa è stata correttamente ricondotta all’omesso utilizzo della maschera antigas, la cui messa a disposizione del lavoratore è stata oggetto di puntuale accertamento da parte dei giudici di merito.
Questa conclusione è coerente con gli obblighi che gravano sul lavoratore in quanto anch’egli destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica.