Quali condizioni devono sussistere ai fini dell’anzianità contributiva quinquennale richiesta dall’art. 25 del D.Lgs. n. 151 del 2001 per l’accreditamento della contribuzione figurativa dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro?
Con la sentenza indicata in epigrafe, i Giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione hanno affermato che per effetto della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma, 504, legge n. 244 del 2007, che ha previsto che le disposizioni degli artt. 25 e 35 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. il beneficio della contribuzione figurativa spetta, a domanda, per i congedi per maternità non in costanza del rapporto di lavoro subordinato, a condizione che il lavoratore sia in possesso di cinque anni di contribuzione assicurativa generale obbligatoria in costanza di rapporto di lavoro e che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 (27 aprile 2001), sia «iscritto» e «in servizio» al fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive di quella ordinaria.