Dopo avere seguito i lavori parlamentari riguardanti l’esame dello schema di decreto, lo scorso 31 luglio abbiamo segnalato ai nostri lettori – con la notizia correlata alla quale facciamo riferimento per i dettagli – la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, di attuazione della Direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Oggi è necessario tornare sulla norma e, in particolare, sulla parte riguardante le sue disposizioni transitorie. Prima di procedere, è utile ricordare che l’articolo 5 del Decreto introduce una piccola sanatoria per i datori di lavoro che al 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente. Tali soggetti, specifica la disposizione, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, nel periodo di tempo che va dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalità oggi stabilite dal decreto interministeriale 29 agosto 2012, inserito nel numero del 7 settembre della Gazzetta ufficiale. Modalità che vanno ad integrare i paletti già fissati dal Decreto (presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici, contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi) e che, tra l’altro, prevedono, tra l’altro, la presentazione esclusivamente on-line della dichiarazione di emersione, mediante accesso e registrazione all’apposita sezione del sito internet del Viminale ed il versamento, con F24, del contributo forfetario per ciascun lavoratore regolarizzato.
Riguardo al requisito reddituale del datore di lavoro, il decreto dispone che sono ammessi i datori di lavoro che possono vantare un reddito imponibile o un fatturato, risultanti rispettivamente dall’ultima dichiarazione o dall’ultimo bilancio, non inferiore a 30.000 euro annui (tale limite si abbassa nel caso di lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e non si applica nell’ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Dopo avere esposto in dettaglio i contenuti della domanda di emersione, il decreto 29 agosto 2012 affronta l’aspetto, certamente rilevante, della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Stabilendo che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS .
Ed ancora, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore e fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque anche in questo caso per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per quanto attiene, infine alle somme trattenute e dovute ai fini fiscali, il datore di lavoro regolarizzerà tali somme per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o, comunque, non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate. La regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 29 agosto 2012
G.U.R.I. 7 settembre 2012, n. 209
Attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare.
IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L’INTEGRAZIONE E IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
Visto in particolare l’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, concernente la possibilità di dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’economia e delle finanze: la fissazione delle modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro; la fissazione delle modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l’articolo 30 bis;
Decreta:
Art. 1
Presentazione della dichiarazione di emersione
1. I datori di lavoro di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonchè i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
3. L’accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell’utente sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo www.interno.gov.it.
4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione della dichiarazione di emersione sono indicate nel “Manuale dell’utilizzo del sistema” pubblicato a cura del Ministero dell’interno all’indirizzo di cui al comma 3.
Art. 2
Pagamento del contributo forfetario
1. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore. Tale importo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.
2. Il contributo forfetario è versato esclusivamente tramite il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reso disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate, del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e dell’integrazione e dell’INPS. Il modello di pagamento deve contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
3. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono riversate all’INPS, a cura della Struttura di gestione di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere destinate alle relative finalità ai sensi del comma 14 dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
5. In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.
Art. 3
Requisito reddituale del datore di lavoro
1. L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell’articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.
4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Art. 4
Contenuti della domanda di emersione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 1 contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all’articolo 3;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dall’articolo 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l’indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1000 euro di cui all’articolo 2;
i) l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall’art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;
l) l’indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
2. Per tipologia e modalità di impiego di cui alla lettera c) del comma 1 si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Art. 5
Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale
1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989).
2. All’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all’articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà:
a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
Lo sportello unico per l’immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonchè, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all’Inps.
Lo sportello unico provvederà a richiedere, in via telematica all’Inps, la certificazione di regolarità contributiva dell’azienda che attesterà, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l’avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute operate ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.
Art. 6
Comunicazione obbligatoria di assunzione
1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2012
Il Ministro dell’interno
CANCELLIERI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO
Il Ministro della cooperazione internazionale e l’integrazione
RICCARDI
Il Ministro dell’economia e della finanze
GRILLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248