A tale interrogativo la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha risposto positivamente. Allineandosi al prevalente orientamento espresso dai giudici di legittimità gli Ermellini hanno, in particolare, ribadito che l’integrazione del requisito costitutivo del diritto dello stato di incollocazione al lavoro presuppone rigorosamente che l’interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all’ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato conseguimento del riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, poiché in realtà è possibile presentare la domanda di iscrizione all’ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall’interessato. Peraltro lo stato di incollocazione può intervenire, alla stregua del disposto dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., anche in corso di causa, ferma restando la regola secondo la quale il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie e senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda diretta alla verifica della sussistenza di detto requisito. Pertanto, conclude la Corte, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, unitamente al requisito sanitario, si sia verificato il requisito dell’incollocamento al lavoro.