La Riforma Fornero sul mercato del lavoro (Legge 92/2012) – in linea con lo scopo di ridare maggior peso ai contratti a tempo indeterminato – ha riformato il contratto di lavoro a chiamata (il cd. job on call o contratto di lavoro intermittente). Il nuovo contratto a chiamata è in vigore dal 18 luglio 2012 e può essere stipulato in presenza di precise circostanze soggettive o oggettive.
Circostanze Soggettive. Ridotto l’ambito – La Riforma ha previsto che il contratto a chiamata può impiegare prestatori di età superiore a 55 anni (in precedenza erano di 45 anni) o di età inferiore a 24 anni, fermo restando che in tale caso le prestazioni devono essere svolte entro il 25esimo anno di età. In queste ipotesi non esistono limitazioni nell’impiego dei prestatori.
Circostanze Oggettive. I dubbi sul periodo predeterminato – Al di fuori dei predetti requisiti anagrafici ci sono ancora delle possibilità dove l’impresa può ricorrere al contratto a chiamata.
Nello specifico il contratto di lavoro a chiamata può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente a condizione tuttavia che ciò sia possibile secondo esigenze individuate dai contratti collettivi.
Altresì il contratto può essere stipulato per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (ad esempio per il periodo estivo, natalizio o pasquale). In questo secondo caso la nuova norma di legge indicherebbe che l’impresa può ricorrere al job on the call per periodi predeterminati anche in assenza di una specifica previsione contenuta all’interno della contrattazione collettiva nazionale.
Il Ministero del lavoro ha tuttavia fornito una interpretazione diversa e restrittiva. Con la Circolare numero 18 del 18 luglio 2012 è stato infatti precisato che sono state abrogate le ipotesi di lavoro a chiamata “per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno per effetto dell’abrogazione dell’articolo 37 del Dlgs 276/2003, a meno che questa ipotesi non sia consentita dalla contrattazione collettiva“.
La precisazione appare tuttavia in contrasto con la nuova versione (post riforma) dell’articolo 34 della stessa legge Biagi dove si stabilisce che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, “ovvero” per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Quindi la necessità di una previsione nei contratti collettivi appare richiesta solo per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e non anche sui periodi predeterminati con riferimento ai quali l’accordo nel contratto individuale sembrerebbe sufficiente. Sul punto si attende dunque una precisazione da parte del ministero.
Periodo Transitorio – Si ricorda poi che la Riforma ha previsto un periodo transitorio per i vecchi contratti a chiamata vigenti prima del 18 luglio 2012. Questi contratti, qualora non compatibili con la nuova normativa, cesseranno i propri effetti giuridici dal 17 luglio 2013.
Obbligo di comunicazione alle DTL – La Riforma ha inoltre introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro, con modalità semplificate, alla Direzione territoriale del lavoro competente se la prestazione lavorativa ha durata superiore a 30 giorni.