Durante l’assenza del datore per proprie ferie, alla lavoratrice dovrà essere garantita la normale retribuzione (articolo 19, Ccnl del settore domestico).
Il periodo potrà essere considerato retribuito come ferie qualora nella lettera di assunzione si è stabilito che le ferie siano godute in contemporanea al datore.
Si chiarisce poi che, per il calendario delle festività, in relazione alla Pasqua, il lunedì dell’Angelo è riconosciuto come festivo: dovrà essere osservato il completo riposo (articolo 17, Ccnl), perciò i lavoratori conviventi percepiranno la normale retribuzione mensile (26 giorni retribuiti a fronte di 25 lavorati) mentre a quelli a ore, la festività verrà pagata con 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto.