Cassazione Civile – Sentenza 9 ottobre 2012 , n. 17140 – La Terza sezione civile della Corte di Cassazione indica i casi in cui la mancata accettazione del pagamento parziale offerto dal debitore depone per la colpa del creditore.
Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno del creditore a rifiutare l’adempimento parziale offerto dal debitore, la Suprema Corte, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza sull’art. 1181 c.c., ha ribadito che il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), e l’esercizio di tale facoltà non può ridondare in termini di colpa per il creditore, giacché siffatta conclusione implicherebbe, in contrasto con l’espresso disposto della norma citata, l’imposizione al creditore di un obbligo di fruizione di prestazione parziale. Tuttavia, proseguono gli Ermellini, la regola posta dall’art. 1181 c.c., se implica che il rifiuto in questione non pone in mora il creditore e a carico del debitore persistono invero gli obblighi di custodia e di conservazione della cosa dovuta, per converso non va intesa nel senso che il creditore rimane esentato dal comportarsi nei confronti dell’altra parte secondo i principi della buona fede o correttezza, avendo l’obbligo di non aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subito, pur senza essere tenuto alla esplicazione di una attività straordinaria e gravosa, consistente in un facere non corrispondente all’id quod plerumque accidit. In particolare, conclude la Suprema Corte, la mancata accettazione della somma depone per la colpa del creditore laddove risulti che fin dalla data della relativa offerta essa fosse idonea a coprire l’intero importo capitale spettante a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi e spese, ovvero che tale rifiuto fosse contrario a buona fede, alla stregua di circostanze che incombe invero al debitore dedurre e dimostrare, e che debbono essere dal giudice di merito espressamente indicate nella motivazione a sostegno della ritenuta illegittimità del rifiuto del danneggiato di ricevere l’offerto pagamento parziale.