Non si applica la revoca (ex articolo 67 legge fallimentare) all’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione. Infatti, la diversità dell’ipoteca legale rispetto alla fattispecie in esame (che richiede un’attivazione del creditore) non consente un’assimilazione fra le due ipotesi”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 19141/2012, accogliendo il ricorso di Equitalia, ammettendola in via ipotecaria al passivo del fallimento di una Spa in liquidazione per un credito di oltre 130mila euro.