LE NORME CHE REGOLANO L’INDENNITA’ DI MATERNITA (E PATERNITA)
A CHI SPETTA
Ai padri lavoratori il congedo per maternità post-partum spetta solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10 – msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10 .
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10
* in alternativa = a periodi alterni
Ai fini del diritto alla indennità , l’art. 17 L. n. 1204 del 1971 non richiede altro, in linea di principio, se non che la gestante abbia in atto un rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario. Circ. 139/1982 -indennità di maternità punto 3 –
Si prescrive dopo un anno dalla fine dell’evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all’ultimo indennizzabile – circ. 149/83 punto 9, 1° capoverso – ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità in caso di pagamento a conguaglio. circ. 149/83 punto 9, 2° capoverso.
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione della domanda di maternità sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
In caso di mancata presentazione della domanda la prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile Msg. n. 9937 del 31.3.2006 , la presentazione del “certificato di assistenza al parto” o autocertificazione attestante il rapporto di parentale madre/figlio, ai fini della prescrizione produce gli stessi effetti della domanda di congedo di maternità , se accompagnato dalla richiesta scritta della lavoratrice madre di voler fruire della prestazione di maternità.
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte ( istanze, sollecitazioni, intimazioni ecc.) circ. n. 63 del 07.03.1991 punto 2 presentate dal lavoratore da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all’Istituto.
Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell’Istituto.
La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per ante partum circ. 134382/82 punto 2
N.B.: I due mesi precedenti la data presunta del parto, sulla base dell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001, si calcolano, come su detto, senza includere la data presunta del parto esempio: se la data presunta del parto è fissata al 15 agosto, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la relativa indennità dal giorno 15 giugno al 14 agosto – msg n. 18311 del 12.07.2007 – Le disposizioni emanate con la circ. 134382/82 nota 4 e 5 si debbono ritenere rettificate sulla base della sentenza su menzionata.
La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per post partum circ. 134382/82 punto 2
La lavoratrice ha diritto all’indennità post-partum anche nei casi in cui:
Si ha diritto al post partum anche in caso di adozione, affidamento o di collocamento del minore in famiglia.
Il congedo di maternità post partum spetta anche ai padri solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10. Lamorte dell’altro genitore va certificata con il certificato di morte o può essere sottoscritta dichiarazione sostitutiva msg 8774/2007. La grave infermità non prevede la necessaria ospedalizzazione della madre inferma, il padre richiedente è tenuto a fornire specifica certificazione medica, tale certificazione sarà posta all’esame del medico di sede per la valutazione della compatibilità della infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato msg 8774/2007. L’abbandono del figlio da parte dell’altro genitore va documentato con le dovute modalità msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10.
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10
N.B.:
Nel caso di abbandono del figlio durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più l’indennità dal momento dell’abbandono.
Nel caso di parto prematuro l’indennità spetta per il periodo ante-partum non goduto sommato alla fine del periodo post-partum fino a un massimo di 5 mesi, purché la lavoratrice non abbia ripreso l’attività lavorativa.circ.231/1999 – circ. 45/2000 punti B,C,D – circ. 109/2000 punto 5
Non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti.
Anche al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10
Per poter fruire del prolungamento dell’astensione post-partum. circ. 109/2000 punto 5 la legge stabilisce un limite di 30 giorni per la presentazione della certificazione (o dichiarazione sostitutiva) relativa alla data del parto,
N.B.: Il periodo di 5 mesi è riconosciuto anche se il parto prematuro è avvenuto prima dei 2 mesi dalla data presunta del parto.
Nel caso in cui la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità (circ. 109/2000 punto 4 – circ. 152/2000 – circ. 8/2003 punto 4),l’indennità è riconosciuta anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto, anziché i 2 mesi precedenti, con spostamento del periodo di astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, fino al prolungamento di 4 mesi di congedo.
L’esercizio di tale facoltà, è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.
La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all’Inps in data antecedente alla fruizione del congedo (MSG 15195/2006 del 25/05/2006 ). La domanda di flessibilità può essere accolta anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza msg 13279/2007.
Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
Possono essere accolte le sole domande di flessibilità a corredo delle quali siano allegate certificazioni sanitarie aventi data non successiva alla fine del 7° mese. Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva a quella della fine del 7° mese,dovranno essere integralmente respinte. msg 13279/2007
Al lavoratore padre nei casi:
sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10
Documentazione da allegare alla domanda di congedo di maternità in caso di flessibilità:
* in mancanza del medico aziendale dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro
Interruzione flessibilità circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
La flessibilità può essere interrotta su istanza della lavoratrice o per malattia.
Flessibilità e malattia circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
Il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l’insorgere di un periodo di malattia in quanto ogni malattia intervenuta in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.
Il differimento successivo al parto consisterà nelle giornate di astensione obbligatoria ante partum non godute che sono state oggetto di flessibilità (cioè quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa comprese le festività)
Flessibilità e congedo parentale per altro figlio circ. 8/2003 punto 4
Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. Può essere accolta anche la richiesta di ferie. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.
INTERDIZIONE DAL LAVORO (ISPETTORATO)
* Interdizione posticipata circ. 396/1982 parte 2° par. 5 – circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 -circ 50/2005
La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico, il posticipo dell’astensione per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto. circ. 72/1989 all’80% della retribuzione.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione economica di maternità, non dovranno essere indennizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di interdizione (anticipata e/o prorogata) riconosciuti dalle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi delle lett. b e c dell’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 , senza che le Direzioni stesse fossero a conoscenza di una successiva cessazione del rapporto di lavoro, richiedendo quindi, se del caso, alle Direzioni suddette la rettifica dei provvedimenti emessi prima di conoscere la cessazione del contratto. circ 50/2005
– Se l’interdizione anticipata di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 viene concessa con vari provvedimenti e con soluzione di continuità tra l’uno e l’altro, l’indennità di maternità non è erogabile qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro e i provvedimenti stessi. circ 50/2005
Adozione o affidamento Circ. 16/2008
Per gli ingressi in famiglia avvenuti nell’anno 2007, potranno essere indennizzati i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
Gli eventuali periodi di astensione fruiti a titolo di ferie, congedo parentale ecc. nei 5 mesi decorrenti dall’ingresso in Italia del minore, potranno essere commutati su domanda, in congedo di maternità e indennizzati.
I periodi di permanenza all’estero, ricadenti nell’anno 2007, non potranno essere indennizzati anche se si riferiscono ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.
Indennità di maternità e adozione Circ. 16/2008
Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.
Indennità di paternità – adozione e affidamento Circ. 16/2008
Spetta al lavoratore subordinato per tutta la durata ( 5 mesi più 1 giorno) del congedo di maternità o per la parte residua qualora si verifichi:
Al padre richiedente il congedo di paternità spetta alle stesse condizioni previste per la madre. Circ. 16/2008
Indennità di maternità e affidamento Circ. 16/2008
La lavoratrice che prende in affidamento ( NON preadottivo) un minore ha diritto, nei 5 mesi successivi alla data di affidamento del minore, a un periodo di astensione dal lavoro pari a 3 mesi. Tale congedo, nei 5 mesi successivi all’affidamento, può essere fruito in modo frazionato o continuativo . punto 1.3
Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento Circ. 16/2008 punto 2
Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nell’ipotesi di collocamento temporaneodel minore in famiglia (è da escludere nel caso in cui il collocamento temporaneo avvenga in una comunità di tipo familiare) con le stesse modalità dell’adozione o affidamento. Msg n. 5748 del 23.02.2006
N.B. Qualora la lavoratrice fruisca del congedo in occasione del collocamento temporaneo in famiglia, per lo stesso minore non potrà avvalersi di un ulteriore periodo in caso di successivo affidamento preadottivo o adozione. Msg n. 5748 del 23.02.2006
L’indennità giornaliera di maternità spetta per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza obbligatoria.
Alle operaie (comprese le apprendiste e le agricole) l’indennità spetta per le giornate feriali (con esclusione delle domeniche e delle festività) incluse nel periodo di astensione.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari l’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta con gli stessi criteri previsti per le operaie (art. 4 D.P.R. 31 dicembre …….)
Alle impiegate l’indennità spetta per tutte le giornate incluse nel periodo di astensione con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l’azienda non deve essere indennizzata qualora l’azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione.
Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, le lavoratrici di cui sopra (impiegate, operaie e apprendiste) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di’ maternità, l’indennità è dovuta anche per le predette festività.
Nel caso di prestazioni lavorative limitate ad alcuni giorni della settimana, l’indennità spetta solo per le giornate che sarebbero state retribuite se la dipendente non fosse stata assente
La misura dell’indennità è pari all’ 80% della retribuzione giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione obbligatoria.
Part-Time Verticale (Circ. 87/1999) circ. 41/2006 punto 6.2
Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635 del 13.04.2006
Lavoratrice saltuaria circ. 182/97 punto 2
La lavoratrice saltuaria si colloca in quelle fattispecie contrattuali caratterizzate da prestazioni lavorative abitualmente prestate in maniera del tutto episodica, che non risultano, perciò, predeterminate nella loro effettuazione. Per tali fattispecie la retribuzione da prendere a base per il calcolo, sarà computata dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso.
Lavoratrice dello spettacolo (saltuaria a termine o a prestazione)
Per tale lavoratrice l’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità circ. 254/1994, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o retribuiti risultanti dal periodo stesso. circ. 60/2002.Se nel mese precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità circ. 60/2002.
La domanda di maternità obbligatoria dovrà essere presentata sul modello Mod/Mat Lavoratrici dipendenti circ. 60/2002 msg 20584 del 20/07/2006.
Lavoratrice intermittente circ. 41/2006
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’indennità viene anticipata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell’Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato, agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato, ai dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli, ai dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007(scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della maternità avverrà con il metodo del conguaglio. circ. 81/2007 – msg 14346/2007- circ. 118/2007
N.B.: Nel caso la Direzione Provinciale del Lavoro comunichi all’Inps la mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, si procederà al pagamento diretto delle somme non percepite dalle lavoratrici qualora le stesse si rivolgano all’Inps per il pagamento diretto, una volta esperiti i controlli previsti (msg. 5486 del 21/02/2006).
Viene pagata, invece, direttamente dall’Inps:
La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009
MODALITÀ DEL PAGAMENTO DIRETTO
Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’Inps espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:
Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:
I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 9.4.2003).
Con decorrenza 1/01/1998 l’Inps è Sostituto di Imposta per le prestazioni temporanee relativamente ai pagamenti diretti dell’indennità economica di maternità, quindi effettua detrazioni fiscali ed emette la relativa certificazione fiscale
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta :