Cassazione Civile – Sentenza 5 novembre 2012, n. 18959 – Irragionevole durata di un processo
Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’irragionevole durata di un processo esecutivo (soggetto alla disciplina anteriore alla riforma di cui all’art. 1 della Legge 3 agosto 1998 n. 302) non dà titolo ad equa riparazione per la parte in cui è imputabile all’inerzia dei creditori nel depositare la documentazione necessaria alla vendita del bene pignorato e all’intempestività del debitore nel sollecitare l’ordinanza di estinzione. Una volta depositata la documentazione ipocatastale, non può invece ritenersi congrua, come diversamente ritenuto nel caso di specie dai Giudici di merito, la durata del processo esecutivo in quindici anni e nove mesi. Invero, uniformandosi agli standard derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, gli Ermellini hanno avuto cura di precisare che un procedimento civile, anche esecutivo, di media difficoltà che si svolge dinanzi al tribunale deve esaurirsi nell’arco di tre anni.
Per quanto attiene, poi, al danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della Legge n. 89/2001, i Giudici – dopo aver premesso che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, hanno ribadito che esso è soltanto quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto causativo (art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2, comma 3, della legge cit. attraverso rinvio all’art. 2056 stesso codice), in quanto collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto.