Cassazione, danno del condomino
Ribadendo un principio ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte di Cassazione ha rammentato che qualora il fenomeno dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell’edificio (nella specie precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti), nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma ex art. 2051 cod. civ., il Condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria.
Precisamente, spiega la Corte, non si tratterebbe di una responsabilità a titolo derivativo (il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore venditore, non subentra nella sua personale responsabilità, legata alla sua specifica attività e fondata sull’art. 1669 cod. civ.), bensì di autonoma fonte di responsabilità ex art. 2051 cod.civ..