POTREI DEL GIUDICE NELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI
Allineandosi al costante orientamento espresso dalla medesima Corte, i Giudici della Sezione Lavoro della Cassazione hanno ribadito che l’art. 60 quinto comma del R.D. n. 1578/1933 – disposizione non sostituita ma solo integrata, da quella contenuta nell’art. 4 della Legge n. 794/1942 – consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell’onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo.
In altri termini, la disposizione sopra richiamata, va interpretata nel senso che tale facoltà è limitata alla sola voce dell’onorario e non anche – come invece ritenuto nel caso di specie dalla Corte di appello territorialmente competente – a quelle dei diritti e delle spese cui non fa riferimento detta norma, dovendosi preferire, ad avviso degli Ermellini, tale interpretazione letterale della norma, limitativa del diritto della parte al rimborso delle spese processuali.