RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza qui in commento, ha chiarito che, ai sensi dell’ art. 2049 c.c., gli effetti del comportamento dei dipendenti ricadono sul datore di lavoro ove tra l’illecito ed il rapporto di lavoro sussista quel nesso di occasionalità necessaria che si riscontra ogni qual volta le mansioni del dipendente abbiano reso possibile o agevolato la sua condotta, e quindi anche nel caso che egli agisca autonomamente nell’ambito dell’incarico, e persino ove lo stesso ecceda dai limiti concessi o trasgredisca agli ordini ricevuti, attuando una condotta contraria alle direttive e non riconducibile agli interessi del datore.
Il fondamento di siffatta regolamentazione, spiegano gli Ermellini, deve ritenersi la scelta, di carattere squisitamente “politico”, di porre a carico dell’impresa – come componente dei costi e dei rischi dell’attività economica – i danni cagionati da coloro della cui prestazione essa si avvale per il perseguimento della sua finalità di profitto, in conformità al brocardo per cui ubi commoda, ibi incommoda.
Facendo leva sul criterio interpretativo sopra rassegnato, la Corte ha, nel caso di specie, ha dichiarato la responsabilità della banca per il fatto illecito del proprio vice-direttore, anche se commesso oltre le proprie competenze e all’insaputa del cliente.