Notifica al legale senza domicilio
Con la sentenza n. 2167 del 30 gennaio 2013, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che la notifica delle sentenze nei procedimenti civili in cui il procuratore non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede il tribunale procedente si perfeziona con la consegna, da parte dell’ufficiale giudiziario, di copia conforme della pronuncia presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Risultano pertanto irrilevanti, ai fini del rispetto del termine breve per impugnare, tutte le altre formalità previste dalla legge e, in particolare, la certificazione del cancelliere che attesta che la notifica non risulta avvenuta. Questa certificazione, infatti, può riferirsi soltanto all’avviso della notificazione, ma non può comprendere anche l’attività di notificazione, che sfugge, invece alla funzione certificatrice del cancelliere.
In altri termini, la notifica della sentenza ai legali non domiciliati si perfeziona con la consegna della copia conforme presso la cancelleria, essendo a tal fine irrilevante il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti ex lege a carico dell’ufficiale giudiziario e del cancelliere e la funzione di documentazione del cancelliere è limitata all’avviso che l’ufficiale giudiziario deve dargli della notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. n. 1229, ma non può estendersi al compimento o meno della notificazione medesima. Pertanto, se dalla relazione di notificazione apposta in calce alla sentenza dall’ufficiale giudiziario risulta che la sentenza è stata notificata, si appalesa del tutto irrilevante la certificazione del cancelliere attestante che la notificazione non risulta avvenuta.