140 cpc
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LE NOTIFICAZIONI
3 – IRREPERIBILITA’ O RIFIUTO DI RICEVERE COPIA (art. 140 c.p.c.)Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell’atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.E’ opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l’atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito. Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie.La notificazione di un atto ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. può essere effettuata solamente dopo che il messo si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall’articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l’atto.La procedura da osservare è la seguente:
- affissione di avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione, ufficio od azienda del destinatario. Al riguardo è utile precisare che per “porta” si intende l’accesso all’abitazione (locali) in cui dimora il destinatario od ha l’ufficio od azienda e non già l’ingresso dell’edificio in cui si possono trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti locali ovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà. E’ poi opportuno che l’avviso non venga affisso in senso proprio e materiale all’esterno della porta, ma inserito, se possibile, al di sotto della stessa o nella cassetta per lettere se ad uso esclusivo dell’abitazione, ufficio od azienda del destinatario e ciò se non altro per evitare che l’avviso stesso possa essere rimosso da terzi.
Si osserva poi che la dizione usata nell’art. 140 c.p.c. dal legislatore per l’affissione dell’avviso “busta chiusa e sigillata” differisce da quella utilizzata per la consegna a terzi o il deposito dell’atto da notificare nell’art. 137 c.p.c. “busta che provvede a sigillare”. In conclusione nel primo caso la busta è “chiusa e sigillata” nel secondo solo “sigillata”.
La questione potrebbe risultare irrilevante poiché una busta sigillata è necessariamente anche chiusa non potendo essere allo stesso tempo aperta e sigillata. Tuttavia è legittimo chiedersi se con il termine “chiusa”, anche se è ipotizzabile sia stato usato come rafforzativo, si sottenda l’adozione di particolari e non meglio precisate cautele.
Il contenuto dell’avviso è indicato nell’art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario, natura dell’atto, indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato e davanti al quale si deve comparire con la data ed il termine di comparizione, data e firma dell’ufficiale giudiziario). - deposito di copia dell’atto da notificare nella casa comunale, in busta sigillata (ad es. : ufficio messi) riportante all’esterno il numero cronologico della notificazione senza segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto;
- invio all’interessato di lettera raccomandata A.R. per informarlo del deposito dell’atto nella casa comunale.Questa forma di notifica presuppone che la residenza, dimora o domicilio del destinatario siano noti e che non sia possibile eseguire la notifica stessa nei modi previsti dagli articoli 138 e 139 c.p.c. per difficoltà di ordine materiale.
La notificazione ai sensi dell’articolo 140 si considera effettuata con il compimento delle tre formalità sopra descritte (affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, deposito atto nella casa comunale in busta sigillata, invio al destinatario di notizia del deposito) a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito.Sotto l’aspetto strettamente operativo, si ritiene opportuno sintetizzare come segue le varie fasi in cui si articola la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.:
- il messo, conoscendo – in base alle risultanze anagrafiche o alle informazioni assunte – la residenza, dimora o domicilio del destinatario nel territorio del comune, si reca presso i luoghi indicati dall’articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio o azienda) per effettuare la notifica, ma non trova il destinatario od altra persona idonea a ricevere l’atto.
- Il messo affigge, nei modi sopra precisati, alla porta dell’abitazione, ufficio od azienda avviso che depositerà l’atto nella casa comunale.
- Il messo, rientrato in sede, redige e provvede per l’invio di lettera raccomandata A.R. al destinatario con la quale da notizia del deposito nella casa comunale.
- Il messo redige la relata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.. sia sull’originale che nella copia che deposita con le modalità in precedenza descritte
Con la sentenza n.3 dell’11-14/01/2010 la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità dell’art. 140 cpc “nella parte in cui rprevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o , comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.