Cassazione, Sentenza n.25212/2011
Al fine dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale.