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Art. 2
(Tribunale delle imprese)
1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
.1) La rubrica è sostituita dalla seguente: “(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di imprese)”;
.2) Al comma 1, le parole: “proprietà industriale ed intellettuale” sono sostituite dalla seguente: “impresa”;
.3) E’ aggiunto il seguente comma: “1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d’Aosta / Vallè d’Aoste sono rispettivamente competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d’appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d’appello di Brescia. L’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche”;
.b) all’articolo 2, il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze”;
c) all’articolo 2, comma 2, le parole: “proprietà industriale ed intellettuale” sono sostituite dalla seguente parola: “impresa”;
d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 – (Competenza per materia delle sezioni specializzate) – 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) Controversie di cui all’art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) Controversie in materia di diritto d’autore;
c) Controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) Controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2011 e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 2 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
.a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447 – quater, secondo comma, 2487 – ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503 – bis, primo comma e 2506 – ter del codice civile;
.b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
.c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341 – bis del codice civile;
.d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
.e) relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 3), all’articolo 2497 – septies e all’articolo 2545 – septies del codice civile;
.f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezione specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”;
e) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4. – (Competenza territoriale delle sezioni) – Le controversie di cui all’art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d’appello”.
2. All’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole “alla corte d’appello competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
3. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis”.
4. Il maggior gettito derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro seicentomila per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall’anno 2014 l’intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto Fondo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall’art. 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata e in quello dei ministeri interessati. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il cento ottantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nello stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate trai Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’alinea, nel primo periodo, dopo la parola “regolamentate” sono inserite le seguenti: “secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari”;
b) Alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
c) La lettera d) è abrogata.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
RIASSUNTO DELLE NOVITA’
Taxi. Nascerà subito e non più entro sei mesi la nuova Autorità dei Trasporti che avrà tuttavia poteri limitati. Le competenze sul numero delle licenze e sul livello delle tariffe restano infatti ad appannaggio dei sindaci. L’Authority darà il proprio parere ma questo non sarà vincolante ed in caso di disaccordo con i primi cittadini essa potrà soltanto fare ricorso al Tar.
Farmacie. È stata alla fine raggiunta una soluzione di compromesso per quanto riguarda il tetto per l’apertura di nuovi esercizi, fissato a 3.300 abitanti a metà strada tra la proposta iniziale del governo (3.000) e la volontà del Pdl (3.500, anche se c’era chi parlava di 3.800). La nuova soglia consentirà l’apertura di circa 4.800 nuove farmacie che verranno assegnate con un concorso bandito entro quest’anno: non vi saranno “quote riservate” e nella graduatoria finale i parafarmacisti potranno godere di un punteggio privilegiato. Le parafarmacie potranno vendere prodotti galenici e farmaci veterinari con ricetta ma non i farmaci di fascia C. Per il 2013 prevista l’introduzione di farmaci monodose a vantaggio dei consumatori che potranno evitare sprechi acquistando confezioni più piccole e proporzionate alla patologia da trattare.
Rc Auto. Aumentano le pene per i truffatori: quella minima sale da 6 mesi ad 1 anno di carcere mentre la massima passa da 4 a 5 anni, con sanzioni pecuniarie dai 400 ai 1.600 euro. Nel pacchetto anti-frode prevista anche la creazione di black-list su “assicurazioni truffa” e “automobilisti sospetti” che verranno gestite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo). Tariffa unica, invece, per gli automobilisti virtuosi di tutta Italia, che abbatta le diseguaglianze dei premi tra il Nord ed il Sud del paese. Tra le novità anche la scatola nera (la cui istallazione, facoltativa, dovrebbe dar accesso a degli sconti) e il tagliando elettronico in sostituzione di quello cartaceo.
Professionisti. Cancellato l’obbligo del preventivo in forma scritta al cliente se questi ne avesse fatto richiesta, sostituito dall’obbligo di un preventivo di massima. Resta l’abolizione delle tariffe per le professioni regolamentate. Per i tirocinanti previsto un rimborso spese “forfettario” e “concordato” dopo i primi sei mesi gratuiti di pratica. Confermato l’aumento dei notai: dal 2015 sarà bandito un concorso ogni anno.
Rating sulla legalità delle imprese. L’Antitrust avrà il compito di creare un albo per verificare la correttezza delle imprese nei confronti del Fisco e dello Stato. In base al rating attribuito, le aziende virtuose saranno favorite nell’accesso ai finanziamenti pubblici ed ai prestiti bancari.
Mini tassa alle imprese per finanziare l’Antitrust. Dal 2013 sarà istituita una mini tassa (pari allo 0,08 per mille del fatturato) per le grandi imprese (con ricavi superiori ai 50 milioni di euro) che andrà a finanziare il funzionamento dell’Antitrust, l’autorità garante della concorrenza.
Srl gratis per gli Under 35. Ai giovani sotto i 35 anni sarà consentito avviare una società a responsabilità limitate senza l’aggravio di spese notarili e pagando la somma simbolica di un euro.
Imu alla Chiesa. La nuova imposta municipale unica sarà applicata anche agli immobili della Chiesa e a quelli delle organizzazioni no-profit. Saranno esentati dall’imposta solo gli immobili in cui si tengono esclusivamente attività non commerciali, mentre per quelli “misti” l’esenzione riguarderà soltanto la parte dell’immobile dedicata alle attività non commerciali. Esentate anche le scuole cattoliche parificate solo se “effettivamente e concretamente non commerciali”, vale a dire se non si conseguono profitti o se questi sono interamente reinvestiti nelle attività didattiche.
Protezione Civile. La gestione degli appalti per i grandi eventi viene esclusa dalle competenze della Protezione Civile. Per garantire una maggiore trasparenza nell’assegnazione degli appalti i lavori non potranno più essere affidati in via diretta alle imprese, ma sarà obbligatorio il ricorso a gare pubbliche.
Banche. Oltre alla già citata e controversa norma sulle commissioni, gli istituti non potranno più obbligare chi accende un mutuo ad aprire un conto corrente presso la banca e ci sarà libertà per il cliente di scegliere sul mercato la polizza vita più conveniente nel caso gli istituti obblighino alla stipulazione di un’assicurazione sulla vita per sottoscrivere mutui o prestiti. Per gli anziani con assegni inferiori ai 1.500 rimane la norma che elimina qualsiasi costo per l’apertura e la gestione di un conto corrente