“viola l’articolo 22 del codice deontologico forense l’avvocato che sulla base disentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia – in relazione alle condizionieconomiche del debitore – del credito accertato nella pronunzia giurisdizionale, e pur in essenzadi un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza – notifichi aldebitore atto di precetto (cosi’ aggravando la posizione debitoria di questo), senza previamenteinformare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura
esecutiva”.