È legittimo il licenziamento del dirigente depresso perché il suo stato di malattia lo pone in condizione di non poter svolgere adeguatamente il suo lavoro.
Il dirigente era stato licenziato dall’azienda a seguito di una riorganizzazione interna che aveva comportato una sostanziale soppressione dell’area.
Il dirigente contestava, invece, di di essere stato mandato via a causa dello stato di malattia e senza giustificazione in quanto, nella sua ricostruzione, l’area non era stata soppressa.
La Cassazione ha stabilito che la riorganizzazione giustifica il licenziamento:
“il licenziamento siccome correlato ad un effettivo processo di riorganizzazione del settore al quale era preposto, è sostenuto da giustificatezza”. Infatti, quando è motivato, e la motivazione è “lecita” e “obiettivamente verificabile”, il licenziamento del dirigente “non è arbitrario e, di conseguenza, è giustificato ai sensi del contratto collettivo”.
Inoltre, la Cassazione ha disposto che l’estinzione del rapporto trovava una giustificazione nello stato di malattia del dipendente. Secondo la sentenza, infatti, “la incapacità/capacità a rendere la prestazione deve essere valutata, siccome ad esso funzionalmente connessa, al grado di impegno decisionale richiesto ad un dirigente per le specifiche elevate responsabilità che gli competono e, perciò, alla compatibilità del riposo psichico prescritto con quel grado di impegno”… “lo stato ansioso depressivo reattivo diagnosticato al lavoratore” lo poneva “in condizione di non poter rendere la sua prestazione, il grado di responsabilità a quella consustanziale essendo incompatibile con la terapia di riposo psichico” prescritta dai medici.