In tema di appalto, nel caso di vizi occulti, o non conosciuti dal committente, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia – ma il principio è applicabile anche alla decadenza – decorre dalla data della scoperta dei vizi,
scoperta che è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. In assenza di anteriori ed esaustivi elementi di prova, tale conoscenza è da ritenere acquisita, di regola, a seguito dell’esperimento di apposita relazione peritale.